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Protagonista è una curatrice educativa (psicologa) designata all'educazione dei figli di una coppia |
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Da: CdT, 5.2.2010 pag 19
La diffamazione dipende dal senso e dal contesto: lo dice il Tribunale federale
I
giudici della massima istanza giudiziaria svizzera a Losanna hanno
confermato una sentenza della Corte di cassazione e revisione del
Tribunale d'appello oggetto di un ricorso da parte del Ministero
pubblico ticinese
Se una data affermazione, considerata isolatamente, può essere
ritenuta diffamatoria ai sensi del codice penale, può non essere così
se la si legge all'interno di un contesto teso a far valere le proprie
ragioni. È questo il senso di una recente sentenza del Tribunale
federale cui si è rivolto il Ministero pubblico ticinese in un caso
proprio di diffamazione. Protagonista è una curatrice designata
all'educazione dei figli di una coppia impegnata in un'aspra causa di
divorzio.
La donna presentò un onorario per le prestazioni fornite,
approvato dalla Commissione tutoria di Chiasso. La nota fu però
contestata da uno dei coniugi. Davanti alla Sezione degli enti locali
la curatrice fu «accusata» di aver fatturato prestazioni non fornite,
in particolare colloqui e telefonate non avvenuti o durati meno del
tempo indicato. Il suo agire fu paragonato a quello di uno psichiatra
poco prima condannato per truffa per le
medesime «manchevolezze». Il ricorso venne respinto dalla Sezione enti
locali senza l'audizione di testi e l'esame di alcuni documenti, come
richiesto dalla ricorrente. Sulla scorta di questi fatti, il
sostituto procuratore pubblico incaricato del caso condannò con
decreto d'accusa il coniuge per diffamazione. L'opposizione alla
Pretura penale non ebbe effetto: la condanna fu confermata. Fu però la
Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d'appello a
ribaltare il giudizio, prosciogliendo il coniuge. Il Ministero
pubblico ricorse al Tribunale federale che, come detto, ha respinto il
gravame. I giudici hanno ritenuto che mai la curatrice è stata
esplicitamente tacciata d'essere una truffatrice. Il paragone col caso
dello psichiatra, considerato in un determinato contesto, «è stato
manifestamente un modo per dar forza alle argomentazioni ricorsuali»,
non lesivo dell'onore della controparte.
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