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Protagonista è una curatrice educativa (psicologa) de­signata all'educazione dei figli di una coppia PDF  | Stampa |  E-mail

Da: CdT, 5.2.2010 pag 19

La diffamazione dipende dal senso e dal contesto: lo dice il Tribunale federale

I giudici della massima istanza giudiziaria svizzera a Losanna hanno confermato una sentenza della Corte di cassazione e revisione del Tribunale d'appello oggetto di un ricorso da parte del Ministero pubblico ticinese

 
Se una data affermazione, con­siderata isolatamente, può esse­re ritenuta diffamatoria ai sensi del codice penale, può non esse­re così se la si legge all'interno di un contesto teso a far valere le proprie ragioni. È questo il sen­so di una recente sentenza del Tribunale federale cui si è rivolto il Ministero pubblico ticinese in un caso proprio di diffamazione. Protagonista è una curatrice de­signata all'educazione dei figli di una coppia impegnata in un'aspra causa di divorzio.

La donna pre­sentò un onorario per le presta­zioni fornite, approvato dalla Commissione tutoria di Chiasso. La nota fu però contestata da uno dei coniugi. Davanti alla Sezione degli enti locali la curatrice fu «ac­cusata» di aver fatturato presta­zioni non fornite, in particolare colloqui e telefonate non avvenu­ti o durati meno del tempo indi­cato. Il suo agire fu paragonato a quello di uno psichiatra poco pri­ma condannato per truffa per le medesime «manchevolezze». Il ricorso venne respinto dalla Se­zione enti locali senza l'audizio­ne di testi e l'esame di alcuni do­cumenti, come richiesto dalla ri­corrente. Sulla scorta di questi fat­ti, il sostituto procuratore pubbli­co incaricato del caso condannò con decreto d'accusa il coniuge per diffamazione. L'opposizione alla Pretura penale non ebbe ef­fetto: la condanna fu confermata. Fu però la Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d'appello a ribaltare il giudizio, prosciogliendo il coniuge. Il Mi­nistero pubblico ricorse al Tribu­nale federale che, come detto, ha respinto il gravame. I giudici han­no ritenuto che mai la curatrice è stata esplicitamente tacciata d'es­sere una truffatrice. Il paragone col caso dello psichiatra, consi­derato in un determinato conte­sto, «è stato manifestamente un modo per dar forza alle argomen­tazioni ricorsuali», non lesivo del­l'onore della controparte.
 
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