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Nel 2006, a richiesta dell'avvocata della moglie, il Pretore di
Mendrisio Sud, avv Pusterla Enrico, con ventennale esperienza come
Pretore, ha obbligato il padre (da cui viveva separata da 4 anni) a
firmare il contratto ipotecario della casa che prevedeva un
ammortamento obbligatorio di 5731 fr annui con la comminatoria dell'art. 292 del Codice Penale Svizzero, nonostante l'avvocata della moglie "avrebbe finanche potuto chiedere di essere autorizzata
a firmare da sé sola gli atti destinati al rinnovo del mutuo ipotecario".
Il Pretore Pusterla Enrico ha accettato la richiesta ed ha obbligato il
padre, con la minaccia della comminatoria penale, sebbene per legge il
Pretore Pusterla avrebbe potuto semplicemente autorizzare la moglie a
firmare da sé sola! Inoltre, il Pretore Pusterla ha negato l'assistenza giudiziaria al padre, con la conseguenza che egli ha dovuto ricorrere da solo
contro questa sentenza del Pretore Pusterla rivelatasi completamente
errata! Nell'Appello al Tribunale di Appello ticinese, il padre ha
sostenuto in ogni pagina che il Pretore avv Pusterla Enrico non
poteva obbligarlo a firmare ma non avendo chiesto formalmente che
venisse tolto il dispositivo concernente la comminatoria dell'art. 292
i Giudici della massima autorità cantonale così si esprimono: "Un altro problema è sapere se in simili circostanze
si giustificasse di comminare sanzioni penali al marito (art. 292 CP),
la moglie potendo sempre farsi autorizzare dal giudice - in caso
di rifiuto - a procedere autonomamente, anche contro la volontà
del coniuge. La questione tuttavia non è mai stata sollevata dall'attore
e non può dunque essere vagliata oltre."
Il
padre è stato immediatamente denunciato dalla moglie perchè firmasse il
contratto, e, due giorni prima di Natale 2006, condannato dal
Procuratore pubblico Antonio Perugini, ancor prima che il Tribunale d'Appello avesse emanato una decisione; il padre si è opposto al Decreto d'accusa ed è
stato condannato, dopo processo in primavera 2007 dinanzi al
Pretore Penale Marco Kraushaar. Il padre, contro la decisione del Pretore penale Kraushaar, si è
rivolto dunque nel maggio 2007 alla Camera di Cassazione e revisione
penale ticinese. Nel 2009, da 2 anni, la faccenda è ancora al vaglio della Cassazione, nonostante alcuni solleciti dell'imputato per ottenere una decisione (fatto
strano e che fa riflettere, leggere di un condannato che sollecita i
Giudici per una decisione, non volendo che la faccenda vada
prescritta).
Questo padre, nostro associato, ci informa che andrà fino a Strasburgo per questa faccenda fintanto che non otterrà giustizia.
A fine 2009, infine la decisione della Camera di cassazione: il padre è stato assolto, contrariamente alla condanna inflittagli dal Procuratore prima e dal Pretore penale poi. Nessuna delle parti ha inoltrato ricorso e pertanto l'assoluzione è diventata definitiva.
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Da: www.divorzio.ch
CC 1907 RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907
16c Art. 169 cpv. 2 CC
Abitazione familiare - mancato consenso del coniuge a un aggravio
ipotecario
Il coniuge che si vede rifiutare a torto il consenso per gravare di
un'ipoteca l'abitazione familiare in comproprietà con
l'altro coniuge può rivolgersi al giudice e farsi autorizzare
a procedere da sé solo, anche durante una causa di divorzio.
I CCA 7.2.2007 N. 11.2006.109
3. Quanto al contenuto del decreto cautelare, l'appellante invoca
la libertà contrattuale (art. 1 e 18 CO, art. 168 CC) e l'art.
29 CO (timore), lamenta un vizio del consenso e la mancanza di una base
legale, sostenendo che l'art. 169 CC non abilitava il Pretore a
imporgli la firma della documentazione bancaria. L'argomento cade
nel vuoto, ove appena si pensi che in virtù dell'art. 169
cpv. 2 CC la moglie avrebbe finanche potuto chiedere di essere autorizzata
a firmare da sé sola gli atti destinati al rinnovo del mutuo ipotecario
(HAUSHEER/REUSSER/GEISER in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 64 ad
art. 169 con rinvii; HASEN BÖHLER in: Zürcher Kommentar, 3a
edizione, n. 77 ad art. 169 CC; SCHWANDER in: Basler Kommentar, ZGB I,
3a edizione, n. 20 in fine ad art. 169). Nulla impediva quindi che, senza
giungere a tanto, la moglie si limitasse a instare perché il giudice
richiamasse il marito ai propri doveri (analogamente a quanto prevede
l'art. 172 cpv. 1 CC, applicabile in virtù dell'art.
137 cpv. 2 CC). Un altro problema è sapere se in simili circostanze
si giustificasse di comminare sanzioni penali al marito (art. 292 CP),
la moglie potendo sempre farsi autorizzare dal giudice - in caso
di rifiuto - a procedere autonomamente, anche contro la volontà
del coniuge. La questione tuttavia non è mai stata sollevata dall'attore
e non può dunque essere vagliata oltre.
Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2007, III. Diritto di famiglia
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