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Psicologa D. B.-T.
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Da: CdT, 5.2.2010 pag 19
La diffamazione dipende dal senso e dal contesto: lo dice il Tribunale federale
I
giudici della massima istanza giudiziaria svizzera a Losanna hanno
confermato una sentenza della Corte di cassazione e revisione del
Tribunale d'appello oggetto di un ricorso da parte del Ministero
pubblico ticinese
Se una data affermazione, considerata isolatamente, può essere
ritenuta diffamatoria ai sensi del codice penale, può non essere così
se la si legge all'interno di un contesto teso a far valere le proprie
ragioni. È questo il senso di una recente sentenza del Tribunale
federale cui si è rivolto il Ministero pubblico ticinese in un caso
proprio di diffamazione. Protagonista è una curatrice designata
all'educazione dei figli di una coppia impegnata in un'aspra causa di
divorzio.
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Psicologa D. B.-T.
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A seguito della richiesta del padre di avere una persona che lo coadiuvasse nel poter mantenere le proprie relazioni personali coi 3 figli, osteggiate dalla madre e da ciò limitate al minimo previsto nonostante i figli auspicassero maggiori contatti con il padre, il Pretore della Pretura di Mendrisio Sud ha proposto la psicologa XY che lavorava a tempo parziale e che quindi avrebbe potuto prendere il mandato. Il padre, facendo fiducia al Pretore, e, a conoscenza del costo di 40.- frs l'ora per il compito di una curatela educativa, ha accettato la persona proposta dal Pretore. È stata dunque nominata la psicologa XY dalla CTR 1 di Chiasso quale curatrice educativa.
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